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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020

Art. 8
Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Al comma 9 bis dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “,
che non può superare la durata della legislatura
.” sono sostituite dalle seguenti: “
e non può superare cinque anni. L’assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta.
”.
2. Al comma 9 ter dell’articolo 29 della l.r. 1/2009 le parole: “,
che non può superare la durata della legislatura.
” sono sostituite dalle seguenti: “
e non può superare cinque anni. L’assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.