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Legge regionale 21 luglio 2020, n. 63

Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.

Bollettino Ufficiale n. 72, parte prima, del 24 luglio 2020

Art. 6
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Con il regolamento di cui all’articolo 69 sono disciplinate:
a) le modalità di assunzione agli impieghi;
b) le procedure di selezione per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato;
c) le categorie riservatarie e le preferenze;
d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale;
e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti, interni ed esterni, delle commissioni esaminatrici per le procedure di selezione di cui alla lettera b);
f) i compensi dei comitati di vigilanza eventualmente costituiti per collaborare con le commissioni esaminatrici di cui alla lettera e), per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle prove scritte
.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
2 bis. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), conferiti a dipendenti della Regione Toscana, si intendono svolti per ragioni di servizio, si considerano utili ai fini del computo dell’orario giornaliero e non sono remunerati, fatta salva la possibilità per i dipendenti stessi di optare per lo svolgimento degli incarichi come attività extra impiego remunerata
.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
2 ter. Gli incarichi di cui al comma 2 bis sono conferiti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previa comunicazione al Comitato di direzione
.”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
2 quater. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), possono essere conferiti anche a personale collocato in quiescenza, secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 3, comma 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo)
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.