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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 30
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 37 bis della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
2 ter. Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002
n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
-Recepimento
Sito esternodella Legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.