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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 28
Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 3/1994
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 sono aggiunte le seguenti parole: “
e registrati nel portale di cui al comma 3 bis.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 , è inserito il seguente:
3 bis. Gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione. Tali anelli hanno validità stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata sulla documentazione di origine del soggetto
.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 , è inserito il seguente:
3 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è realizzato un portale nel quale sono registrati gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello, il nominativo del detentore, la provenienza del soggetto inanellato e la specie. Il portale contiene, per un periodo massimo di anni dieci dalla data di primo inanellamento, i soggetti legittimamente detenuti posteriormente al primo gennaio 2011
.”.
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 , è inserito il seguente comma:
3 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli anelli inamovibili, le modalità di consegna e, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 5 bis, le modalità di avvalimento delle associazioni venatorie per la gestione del portale ed il rilascio degli anelli inamovibili.
”.
5. Dopo il comma quater dell’articolo 34 è inserito il seguente:
3 quinquies Nelle more dell’iscrizione al portale di cui al comma 3 ter, per la legittima detenzione e l’utilizzo venatorio dei richiami fa fede la documentazione in possesso dei cacciatori
.”.
6. Il comma 6 dell’articolo 34 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
6. La Regione autorizza gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, in conformità al regolamento regionale. Gli appostamenti fissi collocati all’interno delle aziende faunistico venatorie sono soggetti al rispetto delle distanze previste dal regolamento esclusivamente in riferimento agli appostamenti autorizzati all’esterno dell’azienda, fermo restando il rispetto del limite di densità di cacciatori all’interno delle aziende definito nel
regolamento regionale
.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.