Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61
Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .
Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020
Art. 27
Divieti. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 3/1994
1. Alla lettera p) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “
INFS
” è sostituita con “ISPRA
”2. Alla lettera q) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 le parole: “
dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti
” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione
”.3. Alla lettera v) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 dopo la parola “
forma
” sono aggiunte le seguenti: “la beccaccia e
”4. Alla lettera bb) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “
città
” è sostituita dalla parola “caccia
”.5. Alla lettera nn) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 la parola “
cattura
” è sostituita dalla parola “controllo
” e le parole: “la Giunta regionale, per comprovate esigenze, può, sentite le
organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo
” sono soppresse.”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.