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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 18
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
3 bis. I centri pubblici possono essere gestiti in collaborazione con gli enti cui è affidata la gestione e gli ATC tramite specifiche convenzioni. Le spese sostenute dagli ATC sono imputabili alle attività di immissione della fauna selvatica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c).
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.