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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61

Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 17
Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 dopo le parole “
struttura regionale competente
,” sono inserite le seguenti “,
sentiti gli ATC
,”.
2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 5 della l.r. 10/2010 .”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
5 bis. Le zone di ripopolamento e cattura sono considerate non vocate alla specie ungulate e ai
predatori opportunisti
.”

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.