Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61
Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .
Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020
Art. 4
Programmazione regionale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/1994
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituita dalla seguente:
“
c) nella misura del 32 per cento per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle produzioni agricole e per l’eventuale attivazione del fondo di rotazione per il supporto finanziario agli ATC di cui all’articolo 12 bis
.”.2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/1994 è sostituita con la seguente:
“
d) nella misura dell’8 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello Nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale a parziale copertura delle spese sostenute e documentate, per le finalità e le attività dell’associazione
.”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.