Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61
Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .
Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020
Art. 26
Abilitazione alla caccia agli ungulati. Modifiche all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994
1. Il comma 1 dell’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
1. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia al cinghiale in braccata e girata è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti in apposito registro regionale. La competente struttura regionale può riconoscere l’equipollenza delle abilitazioni rilasciate da altre regioni a seguito della valutazione dei percorsi formativi e delle prove abilitative.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.