Legge regionale 15 luglio 2020, n. 61
Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994 .
Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020
Art. 17
Zone di ripopolamento e cattura. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 3/1994
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 dopo le parole “
struttura regionale competente
,” sono inserite le seguenti “,sentiti gli ATC
,”.2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
3. Qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Giunta regionale può procedere alla costituzione coattiva o alla modifica coattiva del perimetro delle zone di ripopolamento e cattura, sentiti i comuni o le unioni di comuni interessati e gli ATC, fermo restando quanto previsto dall’
articolo 5 della l.r. 10/2010 .”. 3. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
“
5 bis. Le zone di ripopolamento e cattura sono considerate non vocate alla specie ungulate e ai
predatori opportunisti
.”Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 158 del 2021 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito agli artt. 24 e 30 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.