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Legge regionale 15 luglio 2020, n. 60

Attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 26/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 69, parte prima, del 17 luglio 2020

Art. 8
Legge europea regionale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 26/2009
1. L’articolo 7 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Legge europea regionale
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l’intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:
a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell’Unione europea;
b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell’Unione europea;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.