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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

Art. 9
Composizione e modalità di nomina. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:
2. La votazione di cui al comma 1 avviene entro quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato del Collegio. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, dello Statuto.
”.
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 dopo le parole: “professori universitari” sono eliminate le seguenti: “ordinari e associati”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
4. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina del
Collegio si applicano le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di
competenza della Regione.
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
5. Ai componenti del Collegio non si applicano le norme relative all’obbligo di osservanza delle direttive, previste dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.