Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 4
Scheda elettorale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 51/2014
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
“
2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il simbolo di ciascuna lista circoscrizionale. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
”.2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 è sostituito dal seguente:
“
3. A destra del rettangolo di ciascuna lista circoscrizionale è posto il rettangolo contenente il nome e il cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui la lista è collegata
.”.3. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 è sostituito dal seguente:
“
4. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo i rettangoli delle liste circoscrizionali sono posti sulla sinistra, in ordine progressivo, definito mediante sorteggio; il rettangolo del candidato o candidata Presidente della Giunta regionale è collocato sulla destra rispetto a quelli delle liste circoscrizionali e, all’interno di tale rettangolo, il nome e il
cognome del
candidato o candidata Presidente della Giunta regionale sono collocati in posizione
centrale
.”.4. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 51/2014 le parole: “
di quelli più ampi di cui al comma 3
” sono sostituite con le seguenti: “di quelli più ampi di cui al comma 4
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.