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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

SEZIONE II
Sistema turistico regionale. Modifiche alla l.r. 86/2016
Art. 26
Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 86/2016 (2)

Articolo abrogato con l.r. 31 dicembre 2024, n. 61, art. 148.

Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Art. 29
Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività. Modifiche all’articolo 88 della l.r. 86/2016 (2)

Articolo abrogato con l.r. 31 dicembre 2024, n. 61, art. 148.

Abrogato.
Art. 30
Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 86/2016 (2)

Articolo abrogato con l.r. 31 dicembre 2024, n. 61, art. 148.

Abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.