Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 8
Sostituzione. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 5/2008
1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 5/2008 , è sostituito dal seguente:
“
2. A tal fine, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 3, in occasione dell’avviso pubblico per la nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire, ovvero delle nuove candidature presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, per la sostituzione da effettuare. Le proposte di candidatura presentate, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, in occasione del procedimento di nomina o designazione cui si riferisce il nominativo da sostituire sono considerate decadute; i consiglieri regionali, i presidenti dei gruppi consiliari e la Giunta regionale possono presentare nuovamente la proposta di candidatura.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.