Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 77
Regolamenti. Modifiche all’articolo 181 della l.r. 65/2014
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 181 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
d) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’
articolo 94 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le specifiche elencazioni delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 169
;”.2. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 181 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente:
“
f) nel rispetto delle linee guida emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’
articolo 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001 , le specifiche elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza
;”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.