Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 70
Ulteriori casi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 5/2010 .
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), sono aggiunte le seguenti parole: “
per i locali sottotetto e fermo restando il rispetto delle altezze minime stabilite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) per i restanti
locali
”.”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.