Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 7
Incompatibilità. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:
“
f) titolare di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo contabile di enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, di cui all’articolo 50, comma 1, dello Statuto, nonché presso le aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliero-universitarie del servizio sanitario della Regione Toscana;
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.