Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 51
Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Modifiche all’articolo 115.5 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 115.5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: “
organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “enti del terzo settore
”.2. Al comma 3 dell'articolo 115.5 della l.r. 40/2005 le parole: “
alle organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti del terzo settore
”.3. Nel comma 4 dell’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 le parole: “
ai soggetti
” sono sostituite dalle parole: “agli ent
i”.4. Dopo il comma 6 dell’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
“
6 bis. Gli enti del terzo settore di cui ai commi 1, 3 e 6 non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale
.”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.