Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 37
Programma delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) dopo la parola: “
programma annuale
” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.2. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
relativo all’anno successivo
” sono soppresse.3. Nella rubrica e al comma 2 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 la parola: “a
nnuale
” è soppressa.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.