Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 30
Durata massima della sospensione dell’attività delle strutture ricettive. Modifiche alla l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.3. Dopo il comma 1 dell’articolo 62 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.4. Dopo il comma 1 dell’articolo 68 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, pena la decadenza del titolo abilitativo
.”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.