Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 17
Unione di comuni. Interpretazione autentica dell’articolo 24, comma 4, della l.r. 68/2011
1. All’articolo 24, comma 4, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il primo periodo si interpreta autenticamente nel senso che i requisiti ivi previsti devono sussistere al momento della costituzione dell'unione e non rilevano successive variazioni derivanti da fusioni o incorporazioni, decremento demografico e modifiche dei confini.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.