Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
Art. 13
Istituzione e requisiti dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 46/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la parola: “
designati
” è sostituita dalla seguente: “nominati
”.2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 46/2013 è abrogato.
3. Il comma 5 bis dell’articolo 3 della l.r. 46/2013 è abrogato.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.