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Legge regionale 29 giugno 2020, n. 49

Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020

Art. 1
Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali. Inserimento dell’articolo 48 bis nella l.r. 30/2015
1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), è inserito il seguente:
Art. 48 bis - Indennizzo dei danni da fauna selvatica e azioni di prevenzione nelle riserve regionali
1. La Regione prevede a favore degli imprenditori agricoli regolarmente iscritti al registro delle imprese, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate funzionali all’esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale. L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di finanziamento finalizzate al ristoro della medesima perdita o riduzione della produzione agricola, nonché dello stesso danneggiamento delle opere approntate sui fondi.
2. Al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all’agricoltura dalla fauna all’interno del sistema regionale delle aree protette, la Regione prevede a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali, a decorrere dal 2021, l’erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'articolo 49.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in coerenza con gli atti della programmazione regionale ed in armonia con quanto disposto in materia per il restante territorio regionale, definisce:
a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e per l’attribuzione, la quantificazione e l’erogazione degli indennizzi di cui al comma 1;
b) gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l’erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni di cui al comma 2, nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi.
4. A decorrere dal 2021, per l'accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi, nonché per l'assegnazione e la determinazione dei contributi agli imprenditori agricoli per l'attività di prevenzione dei danni all'interno delle riserve regionali, anche suddivise per macroaree, la Regione si avvale degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), previa stipula di convenzioni che definiscono le modalità di svolgimento delle attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
5. Resta ferma la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno del territorio di competenza in conformità ai rispettivi ordinamenti.
6. Le risorse finalizzate agli indennizzi ed alle attività di prevenzione nelle riserve regionali, nonché alle attività per la loro determinazione sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, nell’ambito del documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano di cui all’articolo 12, comma 4.
7. Le risorse di cui al comma 6, salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, sono determinate ed erogate in regime di aiuti “de minimis” al settore agricolo e, comunque, sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.