Legge regionale 29 giugno 2020, n. 48
Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020
Art. 4
Norma transitoria
1.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) approva le modifiche al regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 41/2005 ;
b) approva la deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2 ter, della l.r. 41/2005 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.