Legge regionale 29 giugno 2020, n. 48
Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020
Art. 3
Strutture soggette ad autorizzazione. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 41/2005
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 41/2005 è inserita la seguente:
“
c bis) strutture multiutenza che svolgono prevalente funzione tutelare, offrono attività di cura, recupero e accompagnamento sociale e accolgono soggetti, adulti e minori, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare; presentano le caratteristiche degli alloggi destinati a civile abitazione, una capacità ricettiva massima di otto posti letto e sono caratterizzate da media intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa e dalla presenza di due o più persone adulte che convivono in modo stabile;
”.2. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
“
2 bis. Le strutture di cui al comma 1, lettera c) bis, per ottenere l'autorizzazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 2, devono aver concluso con esito positivo una sperimentazione della durata di almeno cinque anni.
”. 3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 21 della l.r. 41/2005 è inserito il seguente:
“
2 ter. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce modalità e tempi della sperimentazione, con particolare riferimento al monitoraggio della rispondenza della tipologia di struttura multiutenza ai bisogni rilevati nell'ambito del sistema dei servizi di accoglienza, definiti dalla programmazione territoriale e regionale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.