Legge regionale 29 giugno 2020, n. 48
Disposizioni relative alle strutture soggette ad autorizzazione ed alle politiche per le famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005 .
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020
Art. 1
Le famiglie. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 41/2005
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per i diritti di cittadinanza sociale), è inserita la seguente:
“
c bis) riconosce il ruolo delle famiglie, anche costituite in associazioni, nell’attività di promozione e di diffusione della cultura dell’accoglienza e della solidarietà;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.