Legge regionale 29 giugno 2020, n. 47
Adeguamento di termini previsti dal sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 .
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 3 luglio 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi a sostegno delle imprese);
Considerato quanto segue:
1. È necessario intervenire per correggere un mero errore di coordinamento dell’articolo 23, comma 2, lettera b), e dell’articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 71/2017 con l'articolo 21, comma 4, lettera e), della medesima legge, come recentemente modificato dalla legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 );
2. La modifica consiste in un adeguamento delle disposizioni temporali contenute negli articoli sopracitati a quanto previsto dal vigente articolo 21, comma 4, lettera e), della l.r. 16/2020 , attraverso la sostituzione della parola “trenta” con “sessanta”. In assenza di tale modifica, le disposizioni dell’articolo 23, comma 2, lettera b), e dell’articolo 24, commi 2 e 3, della l.r. 71/2017 , non potrebbero essere applicate;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.