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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 31
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto nelle disposizioni transitorie di cui all’articolo 30, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);
b) legge regionale 3 novembre 2014, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”);
c) legge regionale 11 dicembre 2015, n. 76 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r. 67/2003 );
d) articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 21 giugno 2007, n. 35 (Disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali);
e) articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2010);
f) articolo 36 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle ll.rr. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013);
g) articolo 39 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”);
h) articolo 11 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 47 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003 ).

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.