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Legge regionale 25 giugno 2020, n. 45

Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 26 giugno 2020

Art. 21
Benemerenze
1. Per l’assegnazione di pubblica benemerenza, si applica la disciplina per le onorificenze regionali.
2. La proposta della benemerenza viene effettuata dall’assessore competente in materia, in relazione alla meritoria partecipazione alle attività di protezione civile ed in ragione delle particolari capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione dimostrate.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 85 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.