Legge regionale 16 giugno 2020, n. 39
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 .
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 18 giugno 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visti l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 63, comma 2, dello Statuto;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );
Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 ;
Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 );
Vista la nota del 27 maggio 2020 del Consiglio delle autonomie locali, con la quale è stato comunicato che non esprimerà parere obbligatorio considerata la situazione emergenziale COVID-19;
Considerato quanto segue:
1. Nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 21 febbraio 2020, n. 8, è stata pubblicata la l.r. 11/2020 ;
2. Per evitare l’impugnativa da parte dello Stato, in applicazione del principio di leale collaborazione, il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio ha fatto pervenire osservazioni sulla l.r. 11/2020 , da parte sia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia del Ministero dell’interno;
3. Il Ministero del lavoro invita la Regione Toscana a rivalutare gli articoli della l.r. 11/2020 che limitano alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) la possibilità di essere coinvolte in varie attività previste dalla medesima legge;
4. Il Ministero dell’interno ha sollevato obiezioni lamentando l’esercizio da parte della Regione di attività legislativa in materia di ordine pubblico la quale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione , è di esclusiva competenza statale;
5. Il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri ha subordinato la non impugnativa all’adozione di alcune modifiche che si ritiene di apportare, in quanto non incidono sulle scelte fondamentali della l.r. 11/2020 e sono in linea con la volontà di non interferire con le competenze dello Stato, come del resto già si legge, tra l’altro, nei punti 3, 4, 5 e 11 del preambolo ed in varie parti dell’articolato vigente;
6. Sussiste infine la necessità di eliminare un refuso nel comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 11/2020, nonché di provvedere all’inserimento di una norma transitoria per gli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente;
Approva la presente legge
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020
1. Dopo il punto 13 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 ), è aggiunto il seguente:
“
13 bis. In relazione all’articolo 2 e, in particolare, al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'articolo 3, commi 1 e 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , relativo agli strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è solo la Regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , senza interferire con le competenze statali e comunali come definite dall'articolo 5 del medesimo d.l. 14/2017 .
”.2. Dopo il punto 13 bis del preambolo della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
“
13 ter. In osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in conformità al medesimo codice;
”.Art. 2
Sicurezza partecipata. Modifiche all’articolo della 7 della l.r. 11/2020
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 11/2020 è abrogato.
Art. 3
Linee guida. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 11/2020
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 11/2020 le parole: "
controllo del territorio
" sono sostituite dalle seguenti: “
presidio della sicurezza integrata
”.Art. 4
Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 11/2020
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2020 è abrogato.
Art. 5
Nuclei specializzati. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 11/2020
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 11/2020 sono aggiunte le parole: “
nell'ambito delle competenze della polizia locale
”.Art. 6
Mediazione sociale. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 11/2020
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 11/2020 dopo le parole: “
polizia municipale
” sono inserite le seguenti: “
nell’ambito della propria attività d’istituto
”.Art. 7
Competenze della polizia locale in materia di risoluzione bonaria delle controversie. Abrogazione dell’articolo 44 della l.r. 11/2020
1. L’articolo 44 della l.r. 11/2020 è abrogato.
Art. 8
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 11/2020
1. Al comma 5 dell’articolo 51 della l.r. 11/2020 le parole: “
del regolamento previsto dal medesimo articolo
” sono sostituite dalle seguenti: “
della presente legge
”.2. Dopo il comma 7 dell'articolo 51 della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
“
7 bis. Agli enti locali interessati a procedimenti regionali di finanziamento relativi alle funzioni di polizia locale avviati ai sensi della normativa previgente e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione degli stessi procedimenti, continua ad applicarsi l'esclusione dell'obbligo di adeguamento per quanto concerne le caratteristiche dei corpi di polizia municipale, previsto dall'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.