Legge regionale 16 giugno 2020, n. 39
Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 .
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 18 giugno 2020
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020
1. Dopo il punto 13 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015 ), è aggiunto il seguente:
“
13 bis. In relazione all’articolo 2 e, in particolare, al comma 5, si precisa che le azioni integrate sono azioni regionali anche per ciò che riguarda l'articolo 3, commi 1 e 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , relativo agli strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ed è solo la Regione ad assumersene la responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del d.l. 14/2017 convertito dalla l. 48/2017 , senza interferire con le competenze statali e comunali come definite dall'articolo 5 del medesimo d.l. 14/2017 .
”.2. Dopo il punto 13 bis del preambolo della l.r. 11/2020 è aggiunto il seguente:
“
13 ter. In osservanza del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), il riferimento nella presente legge alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale è da intendersi esteso a tutti gli enti del Terzo settore costituiti in conformità al medesimo codice;
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.