Legge regionale 5 giugno 2020, n. 35
Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo. della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il

Visto il


Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
Considerato quanto segue:
1. La l.r. 73/2008 valorizza le attività professionali e le riconosce quale parte determinante del tessuto economico e sociale toscano;
2. L’

3. L’


4. Il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali deve essere pienamente riconosciuto dalla Regione Toscana e dagli enti del sistema regionale e locale. Occorre pertanto impartire disposizioni specifiche relative alle procedure di acquisizione di servizi professionali, nonché responsabilizzare la committenza privata che si avvale di prestazioni professionali nell’ambito di procedimenti amministrativi di competenza degli enti sopracitati;
5. È opportuno, al fine di garantire una migliore operatività della commissione regionale dei soggetti professionali, intervenire sulla l.r. 73/2008 abrogando la disposizione concernente il limite di mandato attualmente vigente. Si considera dunque applicabile la normativa generale in materia di numero di mandati di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);
6. È opportuno, infine, per una migliore attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedere l’applicazione di alcune di esse a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana, della delibera della Giunta regionale contenente le linee guida previste nel medesimo testo di legge;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.