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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 34

Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 12
Utilizzazione dei fondi. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 60/1996
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 ), è sostituito dal seguente:
3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento degli interventi destinati a favorire la minore produzione dei rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le attività di cui alla
legge regionale 4 giugno 2020, n. 34
(Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla
l.r. 60/1996
), la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l’istituzione e il mantenimento delle aree naturali protette nonché per il finanziamento dell'ARPAT.
”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente:
3 bis. Il fondo regionale addizionale di cui all’
articolo 6, comma 1, della l.r. 34/2020
, è alimentato dal gettito dell'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Il fondo è destinato, come previsto dall’
Sito esternoarticolo 205, comma 3 octies, del d.lgs. 152/2006
, a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dal piano regionale di cui all'
Sito esternoarticolo 199 del d.lgs. 152/2006
, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206 quater e 206 quinquies
Sito esternodel d.lgs. 152/2006
, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 60/1996 dopo le parole “
comma 3
” sono inserite le seguenti: “
e ai fini della ripartizione del fondo di cui al comma 3 bis,
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 agosto 2020, n. 82, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.