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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 7
Impianti di depurazione delle acque reflue urbane. Inserimento dell’articolo 6 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 20/2006 , è inserito il seguente:
Art. 6 bis - Impianti di depurazione delle acque reflue urbane
1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 126 del decreto legislativo sono approvati dall’Autorità idrica toscana ai sensi dell’
articolo 22 della l.r. 69/2011
, in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato.
2. La valutazione tecnico amministrativa finalizzata all’approvazione dei progetti di cui al comma 1, è espressa in coerenza con le linee guida di cui al comma 5 e, in caso di progetto definitivo, sulla base del parere obbligatorio e vincolante della struttura regionale competente che si esprime in relazione:
a) ai programmi di riutilizzazione delle acque;
b) alla verifica della rispondenza del progetto ai criteri di cui all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo;
c) alla corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite;
d) all’efficienza depurativa in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque, nonché alle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite.
3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata al rilascio del parere di cui al comma 1, la struttura regionale può avvalersi del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT in conformità a quanto previsto dalla
l.r. 30/2009
.
4. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da apposite relazioni tecniche volte:
a) a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza;
b) a regolare i periodi di avviamento e di manutenzione programmata nonché a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza maggiore.
5. In coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile, la Giunta regionale può approvare specifiche linee guida per la progettazione, gestione, manutenzione e controllo degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, applicative delle normative di settore e delle disposizioni del presente articolo.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.