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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 6
Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore. Inserimento dell’articolo 5 ter nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 5 bis della l.r. 20/2016 è inserito il seguente:
Art. 5 ter - Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore
1. L’installazione di sistemi impiantistici per la produzione di calore e raffreddamento, definiti “impianti a pompa di calore”, se a circuito chiuso, è sempre ammessa e non necessita di autorizzazione ai sensi della presente legge.
2. L’installazione di impianti a pompe di calore a circuito aperto con prelievo di acqua dal sottosuolo, con o senza reimmissione in falda del fluido estratto, è ammessa nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, purché tali sistemi non compromettano lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei interessati.
3. Lo scarico delle acque prelevate è autorizzato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione ed è condizionato all’ammissibilità del prelievo ai fini della tutela della risorsa idrica sotterranea.
4. La reimmissione in falda del fluido estratto è autorizzata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo, nonché delle condizioni e dei criteri definiti dal
regolamento di cui all’articolo 13.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.