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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 5
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Autorizzazione allo scarico di acque reflue non ricadenti in AUA, diverse dalle acque domestiche
1. Gli scarichi di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono nell’ambito di applicazione del
Sito esternod.p.r. 59/2013
, sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente.
2. Ai fini di cui al comma 1, la struttura regionale competente:
a) esprime le proprie determinazioni nell’ambito dei procedimenti che, per espressa previsione di legge, si concludono con il rilascio di un’autorizzazione unica oppure di altro atto di approvazione che comprende o sostituisce i singoli titoli settoriali ambientali, ivi compresa l’autorizzazione allo scarico di acque reflue;
b) autorizza gli scarichi di acque reflue che afferiscono ad impianti o attività caratterizzati da un esercizio temporaneo e strettamente limitato alla durata dell’intervento a cui sono funzionali, quali lo scarico di acque emunte nell’ambito di misure di prevenzione e di operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui alla parte IV del titolo V del decreto legislativo.
3. Ai fini dell’istruttoria finalizzata all’autorizzazione degli scarichi di cui al presente articolo, la struttura regionale competente si avvale del contributo tecnico-istruttorio dell’ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) e, in caso di scarichi recapitanti in pubblica fognatura, acquisisce la relazione tecnica dal gestore del servizio idrico integrato di cui all’articolo 5, commi 2 e 5.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.