Menù di navigazione

Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 3
Autorizzazione allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 , è sostituito dal seguente:
1. Le autorizzazioni allo scarico, non in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, di acque reflue urbane, di acque domestiche provenienti da servizi, di acque reflue assimilabili a domestiche e di acque meteoriche di dilavamento contaminate, sono rilasciate, nell’ambito dell’AUA di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
, dal dirigente della struttura regionale competente”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“1 bis. Gli scarichi di acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore sono autorizzati, nell’ambito del procedimento di concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici):
a) dal dirigente della struttura regionale competente, ai sensi del
Sito esternod.p.r. 59/2013
, se lo scarico da autorizzare proviene da insediamento in cui siano presenti anche impianti a servizio di attività produttive;
b) dal comune territorialmente competente, secondo quanto disposto dall’articolo 124, comma 2, del decreto legislativo, se lo scarico da autorizzare proviene da impianto a servizio di insediamenti ad uso residenziale.
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 , dopo le parole: “
con
Sito esternod.p.r. 59/2013
,
” sono inserite le seguenti: “
in quanto derivanti da insediamenti ad uso esclusivamente residenziale,
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:
4. L’autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura è sempre rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA di cui al
Sito esternod.p.r. 59/2013
, se da uno stesso stabilimento originano, separatamente, oltre agli scarichi ricadenti in AUA, anche gli scarichi di acque reflue domestiche di cui al comma 2.
”.
5. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 20/2006 le parole “
non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con
Sito esternod.p.r. 59/2013
,
” sono soppresse.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.