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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 2
Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 20/2006
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 , dopo le parole: “
acque di restituzione
” sono aggiunte le seguenti: “
ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del decreto legislativo
”.
2. Al numero 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “
(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)
”, è aggiunta la seguente: “
oppure:
”.
2 bis) concessione o altro titolo abilitativo in materia di demanio marittimo che autorizza, con opere di presa fisse o mobili, il prelievo di acque di mare o, in caso di impianti di dissalazione del servizio idrico integrato, approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’
articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
”.
4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 , dopo le parole: “
precipitazioni atmosferiche
” sono aggiunte le seguenti: “
e non riconducibili alle acque reflue industriali;
”.
5. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 , sono inserite le seguenti:
i bis) acque reflue assimilate a domestiche: acque reflue di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo, nonché quelle di cui alla lettera e) del medesimo articolo, come definite dal regolamento di cui all’articolo 13;
i ter) acque reflue provenienti da impianti di scambio termico: acque reflue prodotte da scambio termico in impianti a pompa di calore a circuito aperto, la cui alterazione rispetto alla risorsa idrica originaria sia solo quella della temperatura;
”.
6. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 dopo le parole: “
reflue domestiche,
” sono aggiunte le seguenti: “
, dalle acque reflue assimilate a domestiche
”.
7. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 20/2006 le parole: “legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 69/2011
”.
u) insediamento: complesso di uno o più edifici, diverso da stabilimento ed agglomerato, ad uso residenziale o produttivo o ad entrambi gli usi, da cui possono derivare acque reflue domestiche, acque reflue assimilate a domestiche, acque meteoriche di dilavamento e acque reflue prodotte da scambio termico;
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.