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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 17
Disposizioni procedurali per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 69/2011
1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 69/2011 , è inserito il seguente:
Articolo 22 bis - Disposizioni per l’approvazione di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione del servizio idrico integrato. Dissalatori di interesse strategico regionale
1. Nell’ambito del procedimento di approvazione, ai sensi dell’articolo 22, dei progetti di impianti di potabilizzazione mediante dissalazione, sono acquisiti dall’autorità idrica, previa conferenza di servizi ai sensi della
Sito esternol. 241/1990
, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ivi compresi, ove previsti, l’autorizzazione regionale ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 109 del d.lgs. 152/2006
ed il pertinente titolo abilitativo in materia di demanio marittimo. Contestualmente al progetto sono approvate, con le modalità di cui all’
articolo 11 quater della l.r. 20/2006
, le condizioni di restituzione delle acque derivanti dal processo di dissalazione.
2. Per i progetti riguardanti impianti di dissalazione compresi nel programma degli interventi di interesse strategico regionale di cui all’articolo 25, gli atti di assenso in materia di demanio marittimo di cui all'
articolo 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
), sono rilasciati dalla Regione nell’ambito del procedimento di cui al comma 1, tramite la struttura regionale competente.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.