Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32
Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020
Art. 14
Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi rilasciate dai comuni. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 20/2006 è inserito il seguente:
“
Art. 26 bis - Disposizioni per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni
1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche derivanti da servizi, rilasciate dai comuni anteriormente all’entrata in vigore del
d.p.r. 59/2013 , sono rinnovate ai sensi della presente legge, dal dirigente della struttura regionale competente, nell’ambito dell’AUA.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.