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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 11
Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 20/2006
c bis) l’utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee diverse dalle risorse geotermiche, prelevate per scambio termico in impianti a pompa di calore, definendo in particolare:
1) le modalità tecnico operative per l’installazione e la gestione degli impianti e le caratteristiche minime dei relativi progetti;
2) i criteri tecnici, geologici e territoriali in base ai quali è rilasciata l’autorizzazione per l’installazione di sonde geotermiche e le prescrizioni finalizzate al rispetto delle risorse naturali interessate;
3) le profondità di perforazione e di installazione delle sonde geotermiche, nonché i limiti al di sotto dei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della Regione;
4) le modalità di vigilanza e monitoraggio da parte dell’autorità competente sulle installazioni realizzate;
5) la differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell’acqua prelevata e quella rilevata nell’acqua restituita e reimmessa nella medesima falda.
”.
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 20/2006 le parole: “
di cui agli articoli 11, comma 2; e 11 bis, comma 2;
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui agli articoli 11, comma 2, 11 bis, comma 2, 11 ter, comma 2 e 11 quater, comma 2;
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.