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Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020

Art. 1
Funzioni della Regione. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 20/2006
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge o da altra normativa regionale, esercita, ai sensi della
legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela delle acque dall’inquinamento non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione, ivi comprese le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue di qualunque natura, rilasciate fuori e nell’ambito dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
(Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'
Sito esternoarticolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5
, convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 4 aprile 2012, n. 35
).
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.