Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32
Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 10 giugno 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;
Visto il

Visto il regolamento emanato con



Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);
Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 febbraio 2020;
Considerato quanto segue:
1. A seguito del generale riassetto delle competenze che, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015 , ha trasferito alla Regione sia le funzioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, sia quelle relative all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), sono state attratte alla competenza regionale tutte le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico di acque reflue ricadenti o meno nell’ambito di applicazione del

2. Alla luce dell’esperienza applicativa maturata negli anni successivi al riassetto delle funzioni in materia di scarichi di acque reflue, si rende necessaria ed opportuna una complessiva rivisitazione delle norme al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e colmare alcune lacune normative;
3. A tal fine, in primo luogo è opportuno confermare la competenza regionale con riferimento:
a) all’autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate a domestiche di cui all'

b) ai casi, residuali, di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, diverse dalle domestiche, che non ricadono in AUA perché regolate da procedimenti amministrativi esclusi dall’ambito di applicazione del

4. È sorta, inoltre, l’esigenza di introdurre nell’ambito della disciplina degli scarichi di cui alla l.r. 20/2006 , una specifica previsione in merito alle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico, in conformità con quanto previsto all’

5. Occorre anche rivisitare l'ambito di applicazione della disciplina regionale sulle acque meteoriche dilavanti di cui all'

6. Occorre altresì dare piena attuazione, rispettivamente, all’articolo 114, comma 1, e all’

a) l’integrazione della disciplina della acque di restituzione, con la previsione di specifiche procedure e condizioni per i rilasci in mare provenienti, in particolare, dagli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato individuando il soggetto che autorizza l’attività sul demanio marittimo e, per gli impianti del servizio idrico integrato, l’Autorità idrica toscana, quali enti competenti alla definizione delle prescrizioni a tutela dell’ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 13 e previa valutazione tecnica dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
b) la definizione di modalità e procedure di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
7. In relazione ai contenuti di cui al punto precedente, si rende altresì necessario modificare la l.r. 69/2011 al fine di assicurarne il necessario raccordo sistematico con le corrispondenti previsioni della l.r. 20/2006 e prevedere modalità procedurali per il rilascio coordinato dei titoli abilitativi connessi alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di dissalazione del servizio idrico integrato;
8. Nelle more della revisione del regolamento attuativo della l.r. 20/2006 è sorta l’esigenza di dettare disposizioni di prima applicazione per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti da impianti di scambio termico e per l’adeguamento delle attività in essere e degli impianti realizzati, o in corso di realizzazione, alla nuova disciplina delle restituzioni in mare;
9. È inoltre opportuno apportare alcune modificazioni alla disciplina concernente la gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti, con particolare riferimento agli aspetti inerenti alla natura degli impianti interessati da accordi di programma ed alle attività di trattamento dei reflui.
10. In considerazione della necessità di dare immediata operatività alle disposizioni attuative della disciplina statale in materia di autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti da pompe di calore, di restituzione delle acque e di approvazione di progetti di impianti di trattamento acque reflue urbane, è necessario prevedere una disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti in corso, nonché disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.