Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili);
Visto il
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 ;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);Visto il
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) e, in particolare, l'articolo 37;Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014 ;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. 433 (
Articolo 103 del d.l. 18/2020 . Indicazioni operative in materia urbanistica);Considerato quanto segue:
1. La deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza della patologia del COVID-19, per un periodo di sei mesi, decorrenti dal 31 gennaio 2020, data di emanazione della deliberazione, fino alla data del 31 luglio 2020;
2. La situazione di emergenza sanitaria ha reso impossibile ai soggetti privati ed operatori economici di presentare istanze e richieste dirette a realizzare interventi urbanistici o edilizi previsti negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti;
3. In ragione dello stato emergenziale, l'amministrazione statale ha provveduto alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti;
4. In particolare, mediante l'
articolo 103 del d.l. 18/2020 , convertito dalla
l. 27/2020 , e, successivamente, l'
articolo 37 del d.l. 23/2020 , risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;5. La situazione di emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, ha reso impossibile anche alle amministrazioni comunali attivare i procedimenti diretti al rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica;
6. è necessario prevedere la proroga dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014 , dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale, fino al 31 dicembre 2023;
7. È, altresì, necessario prevedere la proroga alla medesima data di cui al punto 6 (7) dei termini di efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 , con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all'esproprio, contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2023;
8. Le amministrazioni che hanno avviato i procedimenti per il rinnovo degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi delle disposizioni di cui alla l.r. 65/2014 sono attualmente nell'impossibilità di proseguire tali procedimenti;
9. Come già rilevato, mediante l'
articolo 103 del d.l. 18/2020 , convertito dalla
l. 27/2020 , e, successivamente, l'
articolo 37 del d.l. 23/2020 , risultano attualmente sospesi i procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 2020;10. La l.r. 65/2014 , al fine di assicurare la celere conclusione dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ha previsto una serie di termini per la conclusione degli stessi, ponendo a carico dei comuni o delle unioni dei comuni che non li rispettino delle conseguenze di natura sanzionatoria;
11. Tuttavia, a causa della sospensione dei procedimenti urbanistici già in corso, operata dalla normativa statale, è necessario prevedere la proroga dei termini dei procedimenti per la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, altresì, per quelli avviati entro la data del 31 dicembre 2020;
12. È necessario precisare che il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei (2) mesi di proroga stabilito dalla presente legge per i procedimenti di formazione degli strumenti indicati al punto 11;
13. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Proroga dei termini di efficacia delle previsioni dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici
1. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 95, commi 9 e 11, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dei piani operativi o delle relative varianti, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2023 (9), sono prorogati al 31 dicembre 2023. (9)
2. I termini di efficacia delle previsioni di cui all'articolo 55, commi 5 e 6, con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), abrogata dall'articolo 254, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 , dei regolamenti urbanistici o delle relative varianti, in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 dicembre 2023, sono prorogati 31 dicembre 2023. (9) (15)
Art. 1 bis
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza(1)
1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2023 , in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater della l.r. 65/2014 (3), sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva (12)(3), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 dicembre 2023. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'articolo 93, comma 3, e all'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014 (4).
Art. 2
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
1. I termini previsti dalla l.r. 65/2014 per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure avviati entro il 31 dicembre 2020, sono prorogati di ventiquattro mesi (11).
1 bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi. (18)
2. Il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilito dalla normativa statale di riferimento in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19, è computato nell'ambito dei mesi di proroga stabiliti ai sensi del comma 1 (5).
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Note del Redattore:
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15 , art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47 , art. 43 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47 , art. 2 , comma 1.
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15 , art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.
Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102 , art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



