Legge regionale 29 maggio 2020, n. 31
Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19.
Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 5 giugno 2020
Art. 1 bis
Disposizioni per i piani strutturali con le misure di salvaguardia in decadenza(1)
1. Nel caso di decadenza delle misure di salvaguardia dei piani strutturali, dei piani strutturali intercomunali o delle varianti generali, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 dicembre 2023 , in deroga a quanto previsto dall'articolo 93, comma 3, e dall'articolo 94, comma 2 quater della l.r. 65/2014 (3), sono consentiti gli interventi edilizi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), ed f) della medesima legge regionale e gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti eseguiti con contestuale incremento di volumetria complessiva (12)(3), qualora non in contrasto con le medesime misure di salvaguardia.
2. La deroga di cui al comma 1, si applica fino alla data del 31 dicembre 2023. Qualora a tale data i comuni non abbiano adottato il piano operativo, si applicano le restrizioni di cui all'articolo 93, comma 3, e all'articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014 (4).
Note del Redattore:
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15 , art. 2 , poi così sostituite con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47 , art. 43 , ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre, 2022, n. 47 , art. 2 , comma 1.
Parole così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15 , art. 3 , poi così sostituita con l.r. 3 dicembre 2021, n. 47, art. 44.
Parole prima sostituite con l.r. 30 dicembre 2020, n. 102 , art. 3 ; poi così sostituite con l.r. 14 maggio 2021, n. 15, art. 4 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



