Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
CAPO VIII
Sicurezza stradale
Art. 39
Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 19/2011
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana) le parole: “di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )”.
Art. 40
Politiche regionali per la sicurezza stradale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 19/2011
1. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2011 , le parole: “
, di cui all’
articolo 6 della l.r. 49/1999 ,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 7 della l.r. 1/2015 ”
.2. L'alinea della lettera c) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 19/2011 è sostituito dal seguente:
“
c)nell'ambito degli strumenti di programmazione delle politiche in materia di educazione di cui all'
articolo 31, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine
:”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.