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Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.

Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020

CAPO VII
Lavoro
Art. 37
Programma delle attività. Modifiche all'articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) dopo la parola: “
programma annuale
” sono aggiunte le seguenti: “con proiezione triennale”.
2. Al comma 1 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
relativo all’anno successivo
” sono soppresse.
3. Nella rubrica e al comma 2 dell'articolo 21 decies della l.r. 32/2002 la parola: “a
nnuale
” è soppressa.
Art. 38
Programma delle attività. Modifiche alla l.r. 32/2002
1. Nelle seguenti disposizioni della l.r. 32/2002 la parola: “annuale” è soppressa:
a) articolo 21 septies, comma 10, lettera b);
b) articolo 21 octies, comma 2, lettera b), esclusivamente dopo la parola: “programma”;
c) articolo 21 novies-1, comma 2;
d) articolo 21 terdecies, comma 1, lettera b);
f) articolo 21 terdecies-1, comma 3.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.