Legge regionale 6 luglio 2020, n. 51
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019.
Bollettino Ufficiale n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020
CAPO XII
Sanità e coesione sociale
Art. 51
Organizzazioni di volontariato ed enti pubblici. Modifiche all’articolo 115.5 della l.r. 40/2005
1. Nella rubrica e nel comma 1 dell’articolo 115.5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) le parole: “
organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “enti del terzo settore
”.2. Al comma 3 dell'articolo 115.5 della l.r. 40/2005 le parole: “
alle organizzazioni di volontariato
” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti del terzo settore
”.3. Nel comma 4 dell’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 le parole: “
ai soggetti
” sono sostituite dalle parole: “agli ent
i”.4. Dopo il comma 6 dell’articolo 115.5 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
“
6 bis. Gli enti del terzo settore di cui ai commi 1, 3 e 6 non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale
.”.Art. 52
Classificazione delle piscine. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2006
1. Al numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) dopo le parole: “soci della struttura stessa” sono aggiunte le seguenti:
‘e agli utenti delle relative attività aperte al pubblico da essa esercitate
’.Art. 53
Soggetti ammessi al servizio civile. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 35/2006
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) è sostituita dalla seguente:
“
b) siano residenti o domiciliati in Toscana o ivi regolarmente soggiornanti;
”.Art. 54
Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 79/2019
1. La rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020) è sostituita dalla seguente: “
Contributo all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest
”.2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 79/2019 , le parole: “
all'Azienda unità sanitaria locale (ASL) Nord Ovest di Lucca
” sono sostituite dalle seguenti: “all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord oves
t”, e le parole “in proprietà all'ASL Nord Ovest di Lucca
” sono sostituite dalle seguenti: “in proprietà all'Azienda unità sanitaria locale Toscana nord ovest”
.Art. 55
Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 79/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 79/2019 , le parole “
nell'allegato D della
” sono sostituite dalle seguenti: “nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla
”.Art. 56
Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 80/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020) le parole: “
nell'allegato D della
” sono sostituite dalle seguenti: “nel relativo prospetto inerente agli equilibri di bilancio di cui alla
”.Art. 57
Modifiche al preambolo della l.r. 14/2020
1. Dopo il punto 3 del preambolo della legge regionale 21 febbraio 2020, n. 14 (Disposizioni sulla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 ) è inserito il seguente:
“
3 bis. Il riferimento alle organizzazioni di volontariato dell’articolo 12 è da intendersi esteso a tutti gli enti del terzo settore iscritti nei registri istituiti in conformità al
decreto legislativo 6 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell’
articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) e che non svolgono le proprie attività in forma imprenditoriale
;”.Art. 58
Modifiche al preambolo della l.r. 18/2020
1. Al punto 4 del preambolo della legge regionale 4 marzo 2020, n. 18 (Disposizioni per la promozione della figura dell'amministratore di sostegno di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 ), le parole: “
dei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
” sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore
”.Art. 59
Sportelli informativi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 18/2020
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/2020 le parole: “d
ei soggetti del volontariato e del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell'
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106 )
”, sono sostituite dalle seguenti: “delle associazioni del volontariato e altri soggetti del terzo settore
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 2021 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'articolo 48, comma 1, della presente legge, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.