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Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, dell' 8 maggio 2020





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche);


Considerato quanto segue:


1. È opportuno proporre l’incremento dello stanziamento previsto per l’anno 2020 dall'articolo 14 della l.r. 19/2019 in considerazione del mancato impegno, nell’anno 2019, a valere sulla stessa autorizzazione legislativa, di un importo pari ad euro 1.234.804,54;


2. È necessario disporre un contributo di euro 50.000.000,00 per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno;


3. In considerazione delle problematiche organizzative derivanti dall’emergenza sanitaria, è necessario posticipare al 2021 le verifiche di effettività delle funzioni delle unioni di comuni, disporre che i contributi alle unioni siano concessi nel 2020 sulla base dei provvedimenti assunti nel 2019, e che i contributi ai piccoli comuni di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011 siano concessi sulla base delle funzioni che risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta. Per gli stessi motivi, per i contributi di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 concessi nell’anno 2020, è necessario che il termine previsto dal medesimo articolo 82, comma 10, possa essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale;


4. È opportuno prorogare al 30 giugno 2021 il termine massimo entro il quale è consentito l’avvalimento di strutture regionali per l’esercizio transitorio delle funzioni in materia di ambiente tornate nella competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze per effetto della sentenza della Corte costituzionale 129/2019, al fine di consentire agli enti locali interessati di far fronte alle difficoltà operative sopravvenute a seguito dell’emergenza sanitaria;


5. In considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al virus COVID-19, è opportuno prorogare per l’anno 2020 il termine per la presentazione delle istanze di concessione del contributo per famiglie con minori disabili;


6. A seguito del sequestro preventivo del viadotto “Puleto”, nel Comune di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3 bis Tiberina (E45), che ha provocato ingentissimi danni a tutto il tessuto economico e sociale del territorio, e in relazione alle indennità specifiche di sostegno al reddito in favore di lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività lavorativa, è necessario supportare le imprese ubicate nei comuni interessati;


7. Il giorno 9 dicembre 2019, nei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, si è verificato un sisma di particolare intensità i cui effetti sono stati avvertiti anche in altre zone del territorio regionale. In relazione a tale evento è necessario uno stanziamento finanziario straordinario, finalizzato all’erogazione di un contributo regionale per gli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall’evento, anche integrativo del contributo statale, per consentire, in tempi rapidi, il recupero della funzionalità degli immobili destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata e sgomberata, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, con lo scopo della revoca dei medesimi;


8. Il settore floricolo e il settore ovicaprino hanno subito gravi danni economici in conseguenza dell’epidemia COVID-19 e stanno incontrando difficoltà a preservare la continuità dell’attività economica per gravi carenze di liquidità. È necessario quindi intervenire prontamente per sostenere questi settori operando nell’ambito della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020, che prevede misure di aiuto eccezionali da attivare entro il mese di dicembre 2020;


9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


CAPO I
Interventi concernenti le aziende sanitarie
Art. 1
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021), è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 151.234.804,54 per il triennio 2019 – 2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l’anno 2019, euro 51.234.804,54 per l’anno 2020, ed euro 50.000.000,00 per l’anno 2021
. ”.
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 151.234.804,54, si fa fronte:
- per l’anno 2019, per euro 50.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
- per gli anni 2020 e 2021, rispettivamente per euro 51.234.804,54 e per euro 50.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale – Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 e 2021
. ”.
Art. 2
Contributo per la realizzazione del nuovo ospedale di Livorno(1)

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 34.

Abrogato.
CAPO II
Interventi concernenti gli enti locali
Art. 3
Verifiche di effettività e contributi per l’anno 2020. Modifiche all’articolo 111 della l.r. 68/2011
1. Dopo il comma 7 novies dell’articolo 111 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è aggiunto il seguente:
7 decies. Le verifiche di effettività di cui all’articolo 91, previste per l’anno 2020, sono posticipate all’anno 2021. Nell’anno 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 90 e 91, i contributi di cui all’articolo 90 sono concessi unicamente alle unioni già beneficiarie dei contributi dell’anno 2019, alla sola condizione che non si trovino in fase di scioglimento. Le risorse previste nel bilancio regionale per l’anno 2020 e destinate ai contributi dell’articolo 90 sono assegnate a dette unioni in proporzione a quelle concesse nell’anno 2019. Nello stesso anno 2020, i contributi di cui all’articolo 82 sono concessi ai piccoli comuni interessati sulla base delle funzioni ivi previste, le quali, alla data di avvio del procedimento di concessione, risultano esercitate ai sensi degli statuti delle unioni cui i medesimi comuni appartengono, indipendentemente dagli esiti dell’ultima verifica di effettività svolta
. ”.
2. Dopo il comma 7 decies dell’articolo 111 della l.r. 68/2011 1 è aggiunto il seguente:
7 undecies. Per i contributi di cui all’articolo 82 bis concessi nell’anno 2020, il termine di cinque mesi per la stipula del contratto di affidamento dei lavori, previsto dal comma 10 dell’articolo medesimo, può essere rideterminato con deliberazione della Giunta regionale, anche in relazione a ogni singolo procedimento di concessione.
”.
Art. 4
Proroga dell’avvalimento per lo svolgimento di funzioni in materia di ambiente di competenza delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 44 bis della l.r. 22/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 44 bis della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: “
30 giugno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
30 giugno 2021
”.
CAPO III
Interventi di carattere finanziario
Art. 5
Proroga di termine. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 73/2018
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), è inserito il seguente:
3 bis. Per l’anno 2020, in considerazione delle limitazioni imposte dalle misure di contrasto al virus COVID-19, l’istanza di concessione del contributo può essere presentata entro il 31 agosto
. ”.
Art. 6
Contributi per assunzioni di personale da parte delle aziende con sede nei comuni interessati dalla chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45
1. Al fine di sostenere i datori di lavoro privati con sede legale o unità produttiva nei comuni interessati dalla chiusura della strada statale SS 3 bis Tiberina E45 di cui all’articolo 40, commi 1 e 2, Sito esternodel decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni dalla Sito esternolegge 28 giugno 2019, n. 58 , la Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi, sino a un massimo di complessivi euro 1.900.000,00, per le assunzioni di personale realizzate nel biennio 2019 – 2020 presso le unità produttive ubicate nei comuni sopra individuati.
2. Il contributo massimo è pari a euro 8.000,00 per l’assunzione di un singolo lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure per l’approvazione degli interventi e le modalità per l’erogazione dei contributi.
4. I contributi sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 140/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea degli aiuti “de minimis”.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.900.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 03 “Sostegno all'occupazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 7
Intervento finanziario straordinario in favore dei soggetti privati che hanno subito danni dal sisma nel Mugello del 9 dicembre 2019
1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza conseguente l’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, ricadenti nella Città metropolitana di Firenze, è autorizzata la spesa, per l’anno 2020 e nel limite massimo di euro 1.100.000,00, per l’erogazione di un contributo straordinario destinato agli interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato danneggiato dall’evento sismico e finalizzato alla revoca dei provvedimenti di sgombero all’uopo adottati dalle competenti autorità.
2. Il contributo di cui al comma 1:
a) è riconosciuto in favore dei soggetti privati ed è destinato al ripristino degli immobili adibiti ad abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiati e sgomberati a seguito dell'evento di cui al comma 1;
b) è concesso nell’importo massimo di euro 25.000,00 per unità immobiliare, anche ad integrazione del contributo previsto nelle disposizioni statali adottate per il medesimo evento.
3. Il contributo di cui al comma 1 può altresì essere riconosciuto, sempre nel limite di cui al comma 2, lettera b), anche per il ripristino, purché strumentale al recupero di una unità strutturale in cui siano comprese le unità immobiliari di cui al comma 2, lettera a), delle pertinenze e delle unità immobiliari destinate ad uso diverso da quello di abitazione principale.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo.
5. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere trasferite sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario delegato, nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 16 gennaio 2020, n. 627 (Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio ricadenti nella città metropolitana di Firenze).
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.100.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
Art. 8
Rimodulazione di spesa. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 75/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l’introduzione dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle mense scolastiche), le parole: “
di euro 500.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
di euro 200.000,00 per l’annualità 2020 e di euro 500.000,00 per l’annualità 2021
” e le parole: “
2019 – 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
2020 – 2022
”.
Art. 9
Interventi urgenti per il sostegno del settore floricolo e del settore ovicaprino
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare le seguenti misure di aiuto:
a) sovvenzione diretta alle imprese agricole che operano nella produzione dei fiori, individuate sulla base delle informazioni contenute nel piano di coltivazione grafico presentato sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui all’articolo 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), gestito dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) ai sensi dell’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura “ARTEA”);
b) sovvenzione diretta alle imprese agricole titolari di una o più unità produttive zootecniche (UPZ) di ovicaprini ad orientamento produttivo latte, con una consistenza di almeno cinquanta capi rilevabile dalla banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche del Ministero della salute di cui all’Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina), con priorità alle imprese che trasformano il latte prodotto dalle proprie UPZ;
c) sovvenzione diretta alle imprese di trasformazione che producono formaggi ovini a denominazione d'origine protetta della Toscana, prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, a parziale copertura dei maggiori costi derivanti da un incremento della fase di stagionatura, ferme restando le condizioni contrattuali definite con i conferitori di latte prima dell'emergenza in corso.
2. Possono accedere alla misura di cui al comma 1, lettere a) e b), le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Le misure di aiuto di cui al comma 1 sono concesse in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e in attuazione della comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e della sua modifica C (2020) 2215, adottata il 3 aprile 2020.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riparto delle risorse complessivamente previste al comma 6 fra le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché alla definizione di criteri e le modalità per la concessione delle misure di aiuto.
5. L’erogazione degli aiuti è effettuata dalla Regione tramite l’ARTEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
6. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 3.630.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del sistema agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020.
CAPO IV
Norme finali
Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti le disposizioni contenute nella presente legge, si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2020 – 2022, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa nell’ambito degli equilibri complessivi di bilancio, calcolati ai sensi dell’Sito esternoarticolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e riportati all’allegato D della legge regionale 5 aprile 2020, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022. Prima variazione).
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.